REGOLAMENTO INTERNO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA 

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Premessa 1. Il presente regolamento interno – E’ stato approvato dall’assemblea della cooperativa in data _________ ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3-4-2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno ____________ – Potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste in sede straordinaria. – Esso verrà depositato a cura dell’organo amministrativo, entro 30 giorni, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. 2. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all’articolo 1, compreso il socio in prova così come previsto e regolamentato dallo statuto sociale. Il riferimento alla contrattazione collettiva e/o accordi collettivi eventualmente applicabili, sono riferiti esclusivamente al trattamento economico minimo. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili. 4. I soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. 5. Il rapporto di lavoro dei soci, pur se ulteriore rispetto a quello sociale, trova in quest’ultimo il suo fondamento in quanto la cooperativa ha lo scopo di fornire opportunità di lavoro ai propri soci. 6. Il contenuto del presente regolamento potrà esser sottoposto a certificazione ai sensi del D.lgs. n. 276/2003. In tal caso il Presidente del Cons. di Amm.ne Unico ha mandato ad espletare tutti gli adempimenti. Articolo 1 – tipologie di soci lavoratori 1. Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro: – Subordinato, nelle varie tipologie possibili e consentite dalla normativa vigente, anche formative, compatibili con lo stato di socio – Libero professionale – Collaborazione coordinata e continuativa 2. E’ inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio. 3. La cooperativa provvederà, entro dieci giorni dall’approvazione del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di contratto in essere se non si verificano variazione ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro; la mancata comunicazione sottintende la conferma del tipo di contratto in essere. Articolo 2 – modalità di individuazione del tipo di contratto 1. L’individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto: – del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata; – del possesso da parte del socio delle professionalità richieste; – del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.; – delle caratteristiche, delle modalità e dell’organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro; – del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa. 2. E’ possibile modificare il tipo di rapporto di lavoro instaurato, a condizione che siano rispettate le condizioni sopra indicate. Qualora sia il socio a richiedere la modifica, la trasformazione potrà avvenire a condizione che la cooperativa abbia la possibilità di adibire il socio a lavori che compatibili con la tipologia richiesta. Articolo 3 – Compatibilità con altra attività 1. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro / committenti previa comunicazione scritta preventiva al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa. Articolo 4 – comunicazione di ammissione 1. L’ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell’articolo 1 della Legge 142/2001, in forma scritta, attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento. 2. Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l’elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. 3. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali. 4. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dalle disposizioni di legge in materia. 5. Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro contenente tutti gli elementi necessari per il regolare il conferimento del lavoro. Articolo 5 – distribuzione del lavoro 1. La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità. La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l’occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro. Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell’ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili. A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto. Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito e/o di lavoro intermittente. 2. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti retributivi e contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa rimodulando i contratti di part-ime in essere secondo le esigenze lavorative della cooperativa; in questa ipotesi sarà facoltà del socio interrompere il rapporto societario; un eventuale rifiuto sarà motivo di esclusione per la perdita di rapporto di fiducia tra cooperativa e socio. In caso di lavoro a tempo parziale la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal contratto individuale senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001 (deliberazioni nell’ambito di un piano di crisi aziendale). Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea; in tale situazione è facoltà del socio di procurarsi altre occasioni di lavoro senza alcuna preventiva comunicazione alla cooperativa. Articolo 6 – partecipazione 1. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa. Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci basate sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, politiche o sindacali. Ogni socio ha diritto di criticare l’opera della cooperativa motivando il proprio dissenso in forma scritta, in modo costruttivo. E’ fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione. 2. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione; sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all’esterno e ai terzi. Chiunque opera all’interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il consiglio di amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa. Articolo 7 – corresponsione delle remunerazioni 1. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare i compensi alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione ai crediti dei soci. Il protrarsi di tale situazione obbliga il consiglio di amministrazione ad attivare le procedure previste dall’articolo 9. 2. Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogate con cadenza mensile entro il giorno 27 del mese successivo a quello di lavoro. 3. I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale. Articolo 8 – ristorno e fondi solidaristici 1.In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare l’erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici erogati ai soci subordinati ed ai soci non subordinati. 2. L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante: – integrazioni dei compensi – aumento gratuito del capitale sociale 3. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell’articolo 4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente. 4. Con gli avanzi di gestione potranno altresì essere costituiti Fondi Solidaristici per sostenere casi particolari di soci che si trovino in particolari necessità; la costituzione e le regole saranno oggetto di apposita delibera assembleare. Articolo 9 – situazione di crisi aziendale 1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell’attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il consiglio di amministrazione convocherà tempestivamente l’assemblea ordinaria dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione. 2. L’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli eventuali strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all’articolo 8 e non potranno essere distribuiti eventuali utili. Il piano di intervento potrà prevedere, con l’obiettivo di salvaguardare nella misura massima possibile i livelli occupazionali, forme di apporto anche economiche, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: – deroghe, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della Legge 142, ai trattamenti retributivi previsti dal CCNL di cui al presente regolamento; – riduzione o sospensione dei trattamenti economici complessivi a partire da quelli definiti a livello aziendale e/o territoriale; – riduzione dell’orario di lavoro; – forme di prestazione lavorativa aggiuntiva non retribuita. Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presenti comprovate situazioni individuali di grave difficoltà economica.  

Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro subordinato

Articolo 10 – CCNL di riferimento per i soci con rapporto di lavoro subordinato 1. Per i soci con i quali è instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato si farà riferimento, per il trattamento economico complessivo minimo, al CCNL delle società cooperative dello Spettacolo. In caso di impiego del socio in più settori di attività, si farà riferimento al CCNL relativo all’attività prevalente al momento dell’avvio al lavoro. In caso di cambio di settore si procederà alla variazione del CCNL entro sei mesi dall’inizio della nuova attività. Articolo 11 – organizzazione del lavoro 1. Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato. I soci dovranno essere informati circa l’assetto organizzativo, l’organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa. 2. Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione. Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a rispettare le disposizioni impartite. 3. La cooperativa potrà, per far fronte a proprie esigenze, distaccare propri soci presso un altro datore di lavoro. Il distacco avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento. Il distacco non comporterà per i soci interessati la riduzione della retribuzione percepita o l’adibizione a mansioni inferiori a quelle svolte in precedenza. Articolo 12 – trattamento economico dei soci con contratto di lavoro subordinato 1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa. L’attribuzione dei livelli previsti dal CCNL, o l’applicazione di inquadramenti categoriali omogenei per i contenuti delle declaratorie professionali, avverrà in base all’effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste. Per i soci con contratto di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico minimo complessivo è costituito dalla retribuzione oraria / mensile, per il numero di mensilità previste dal CCNL di riferimento come definito all’articolo 10 del presente regolamento, nonché dal trattamento di fine rapporto e da quanto previsto al successivo Art.13 Articolo 13 – orario di lavoro, flessibilità, straordinario. Indennità di malattia ed infortunio 1. E’ consentito il superamento delle ore settimanali nella misura massima di 20 ore. Il recupero delle stesse potrà essere effettuato nei successivi 6 (sei),  in caso di mancato recupero verranno retribuite con le  maggiorazioni previste dal CCNL di riferimento come definito all’articolo 10 del presente regolamento. 2. In caso di malattia ed infortunio la cooperativa erogherà sotto forma di anticipazione esclusivamente le somme che andrà a recuperare dagli Enti preposti (Inps/Inail). Articolo 14 – codice disciplinare e provvedimenti disciplinari 1. Per i rapporti di lavoro subordinato si applica quanto previsto dal CCNL di riferimento. 2. La cooperativa si atterrà nell’esercizio del proprio potere disciplinare alle previsioni dell’articolo 7 della Legge 300/1970 e del CCNL richiamati all’art. 10 del presente regolamento. 3. Qualora l’infrazione sia di particolare gravità, l’Organo amministrativo, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione cautelare del socio, senza diritto alla retribuzione, fino alla conclusione del procedimento disciplinare, nel rispetto delle previsioni di legge. Articolo 15 – risoluzione del rapporto di lavoro 1. I contratti di lavoro subordinato si risolvono in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa. 2. L’estinzione del contratto di lavoro subordinato è causa di esclusione da socio salvo che il consiglio di amministrazione, previa domanda del socio, non provveda all’iscrizione del socio stesso in altra sezione del libro soci. 3. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa durante il periodo di prova, ma il recesso intervenga in un arco di tempo inferiore ai 10 giorni di lavoro effettivi dall’inizio del rapporto, la cooperativa potrà dedurre dalle competenze maturate dal lavoratore i costi di istruttoria burocratica ed amministrativa relativi alla gestione del rapporto di lavoro medesimo. Articolo 16 – previdenza complementare 1. La cooperativa intende favorire le forme di previdenza complementare al fine di garantire ai soci una maggiore tutela pensionistica. A tale scopo fa riferimento a: • le vigenti disposizioni di legge; • la delibera di Confcooperative del 21-10-1997; • gli accordi istitutivi del fondo di settore; • le norme previste dal CCNL di cui all’articolo 10 del presente regolamento. Articolo 17 – esercizio dei diritti sindacali 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge, l’esercizio dei diritti sindacali in quanto compatibile con lo stato di socio lavoratore sarà disciplinato esclusivamente in base a specifici accordi stipulati a livello nazionale dalle associazioni cooperative e dalle organizzazioni sindacali in base alla vigente normativa. 2. In attesa della stipula degli accordi di cui al comma 1, l’Organo amministrativo favorirà la partecipazione dei soci alla vita e alle scelte della cooperativa anche attraverso il rafforzamento dei momenti di dibatto interno previsti all’articolo 6 del presente regolamento. Articolo 18 – norme sulla sicurezza sul lavoro e indumenti di lavoro 1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. 2. Il socio, in base alla mansione attribuitagli, sarà sottoposto a visite mediche di idoneità alla mansione specifica da eseguirsi a cura del medico competente e agli eventuali accertamenti, in base ai criteri del piano di sorveglianza sanitaria previsto dal documento di valutazione dei rischi, per l’accertamento del mantenimento dei requisiti per l’espletamento del lavoro a cui è preposto. 3. La cooperativa si impegna fornire ai soci tutti gli strumenti idonei a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro in termini di informazione, formazione, sorveglianza sanitaria periodica, dotazione di mezzi di protezione ecc. 4. La cooperativa fornirà a tutti i soci, in base alle mansioni loro assegnate e al grado dei rischi presenti sui cantieri, sia indumenti da lavoro che dispositivi di protezione individuale (Dpi). I soci sono tenuti ad indossare l’eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali. 5. Le divise da lavoro dovranno essere sempre mantenute pulite, in ordine e in buon stato, per contribuire a fornire all’esterno una buona immagine della cooperativa. E’ pertanto assolutamente vietato apportare modifiche di ogni genere alla divisa e manometterne il distintivo con il marchio della cooperativa. 6. Il socio che venisse trovato sprovvisto della divisa o ne indossasse un’altra non regolamentare, oppure venisse trovato con la divisa in condizioni di evidente ed ingiustificata trascuratezza sul posto di lavoro, oppure non utilizzasse i Dpi sarà soggetto a provvedimenti disciplinari. 7. Salvo che i Ccnl di riferimento non prevedano una normativa in materia, qualora il rapporto di lavoro venisse a cessare, il socio sarà tenuto a restituire, entro 5 giorni dalla data di cessazione, gli indumenti, ed il tesserino di riconoscimento. In caso di mancato adempimento, la cooperativa potrà trattenere dalle spettanze dovute al socio l’intero costo degli indumenti non riconsegnati.  

Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

  Articolo 19 – normativa applicabile ai soci non subordinati 1. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. si applicano le seguenti disposizioni di legge: • Art. 2, art. 52, art. 54 D.Lgs. n. 81/2015; • ai fini fiscali gli articoli 50 comma 1 lettera c-bis) e 52 comma 1 DPR 917/1986; • ai fini previdenziali e assistenziali, l’articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche; • ai fini dell’assicurazione INAIL, l’articolo 5 DLGS 38/2000, se l’attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento. 2. La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento. Articolo 20 – organizzazione del lavoro 1. Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato. I soci dovranno essere informati circa l’assetto organizzativo, l’organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa. 2. Il lavoro dei soci con rapporto di tipo non subordinato si svolgerà con le modalità idonee a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento di massima con le strutture della cooperativa. Articolo 21 – trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato 1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa. 2. Al momento dell’ammissione al lavoro sarà sottoscritto col socio uno specifico contratto che definirà il trattamento economico. Articolo 22 – norme generali 1. I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato e dal contratto individuale stipulato al momento dell’ammissione al lavoro senza alcun vincolo di subordinazione. 2. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio, ove impegnato con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l’obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell’attività lavorativa. 3. La cooperativa provvederà a segnalare al socio l’eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, l’Organo amministrativo, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell’attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti. In ogni caso la cessazione del contratto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e l’esclusione da socio è causa di cessazione del rapporto di lavoro. 4. Il socio deve garantire che nello svolgimento dell’attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi. 5. Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione di quanto affidatogli. 6. Il socio impossibilitato a portare a termine l’incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro. Articolo 23 – assenze 1. Ferma restando l’insussistenza di obblighi di presenza per i soci impegnati con contratti di lavoro non subordinato, questi ultimi sono comunque tenuti a comunicare alla cooperativa circostanze che impediscano, anche temporaneamente, la prestazione lavorativa o che possano comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti. 2. Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in caso di assenza per malattia o infortunio, ovvero in caso di gravidanza, si applicheranno le disposizioni di legge, fatti salvi specifici accordi individuali, più favorevoli per il collaboratore. Articolo 24 – norme sulla sicurezza sul lavoro e indumenti di lavoro 1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa concordata. 2. Quando è previsto che i soci operino all’interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del documento di valutazione dei rischi prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza. 3. La cooperativa garantirà al socio lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la sorveglianza sanitaria qualora prescritta coordinando il proprio intervento con quello a carico del socio stesso. 4. I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza. Qualora se ne ravvisi la necessità a tali soci verranno forniti gli stessi indumenti utilizzati dai soci con rapporto subordinato. 5. I soci sono tenuti ad indossare l’eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Qualora si verifichino inadempienze, se il caso è di particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con conseguente esclusione del socio. Articolo 25 – infortunio 1. I soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se soggetti all’iscrizione all’INAIL, sono obbligati – salvo cause di forza maggiore – a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso alla cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio. La ripresa dell’attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa. 2. I soci con un contratto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all’interno della cooperativa anche al fine di attivare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti dei confronti dell’INAIL o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi. 3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 23 in merito alle assenze, durante il periodo di infortunio al socio spetterà l’intero trattamento economico pattuito se la prestazione prevista dal contratto individuale sarà svolta completamente. Qualora questo non fosse possibile, ovvero in caso di prestazioni correlate in tutto o in parte al tempo di lavoro, al socio spetterà la sola, eventuale, indennità economica di invalidità temporanea a carico INAIL. Articolo 26 – malattia 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 23 in merito alle assenze, durante il periodo di malattia al socio spetterà l’intero trattamento economico pattuito se la prestazione prevista dal contratto individuale sarà svolta completamente. Qualora questo non fosse possibile, ovvero in caso di prestazioni correlate in tutto o in parte al tempo di lavoro, al socio spetterà la sola eventuale indennità economica a carico INPS, richiesta direttamente dallo stesso socio . Articolo 27 – risoluzione del rapporto di lavoro 1. I contratti di lavoro si risolvono alla data stabilita dal contratto individuale. La risoluzione può essere anticipata nei casi e con le modalità previste dal contratto individuale ovvero nei casi di esclusione, recesso o decadenza a prescindere dalla ragione o dalla causa che gli abbiano generati. 2. L’interruzione del contratto di lavoro è causa di esclusione da socio salvo che l’Organo amministrativo, previa domanda del socio, non provveda all’iscrizione del socio stesso in altra sezione del libro soci.  

STATUTO SOCIALE

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TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione) E’ costituita con sede nel comune di Genova la Società cooperativa denominata: “FIX advanced entertainment solution Società cooperativa”. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Art. 2 (Durata) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

 TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico) La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l’autogestione dell’impresa che ne è l’oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispet tata anche nella ripartizione dei ristorni. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. Art. 4 (Oggetto sociale) Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: -Ideazione, sviluppo, creazione e gestione di pro- cessi di innovazione legati a: media, tecnologie audio, tecnologie video, tecnologie di illuminazione, smart building, digital signage, automazioni, applicazioni digitali, processi di innovazione, processi di informazione; -Ideazione, sviluppo, creazione e gestione di processi di pre-produzione su software di simulazione 3D; -Programmazioni specifiche su hardware dedicato alla gestione: audio, illuminazione, automazione, video; -Consulenza per processi dedicati allo sviluppo di tecnologie legate all’intrattenimento e pianificazioni finalizzate all’ottimizzazione delle risorse; -Video editing, audio editing; -Sessioni di formazione legate a corsi introduttivi relativi all’illuminotecnica; al video; all’audio; -Ideazione, sviluppo, creazione e gestione di networking -Reclutamento, costituzione e gestione di compagnie teatrali (di prosa, rivista, commedia, balletto ed arte varia), e produzione di spettacoli di prosa, riviste, commedia musicale, arte varia, manifestazioni culturali ed artistiche, spettacoli musicali con facoltà di ingaggiare personale, acquistare il materiale, e quant’altro necessario per l’allestimento di spettacoli in genere allo scopo di far esibire lo spettacolo direttamente o farlo esibire presso terzi utilizzatori (casinò, teatri, strutture turistiche ivi comprese le navi da crociera ecc..) dietro compenso alla società; -Gestione di attività di animazione e sportive in strutture turistiche alberghiere; -Vendita al pubblico nell’ambito delle predette strutture di abbigliamento, attrezzature, oggetti regalo comunque connessi con le attività di animazione e sportive; -Formazione di personale anche allestendo specifici corsi, cura di edizioni musicali, stipula di contratti di leasing nel campo delle attrezzature sportive, di animazione, dello spettacolo, teatrali e cinematografiche; -Compravendita e gestione di locali destinati all’effettuazione di sports, animazione e spettacoli sia teatrali che cinematografici; -Noleggio e distribuzione di films e videocassette; produzione di videocassette; incisioni e distribuzioni discografiche; -Produzione, confezione e vendita di costumi artistici; -Produzione di strutture scenografiche; -Importazioni ed esportazione di prodotti ed artico- li del settore dello spettacolo, dell’animazione e dello sport; -Servizi amministrativi e contabili per conto proprio e per conto terzi; -Assunzione di partecipazioni in società costituite e costituende, acquisto di azioni, obbligazioni e titoli di qualsiasi genere e per qualsiasi finalità purché in conto proprio; -Consulenza aziendale in tutte le sue forme e settori ad imprese, enti e soggetti pubblici e privati; -Analisi dei fabbisogni formativi attraverso processi di valutazione tramite assessor o strumenti informatici; -Creazione ed erogazione di corsi ed eventi formati- vi, sia residenziali che in e-learning, e attività di coaching e counseling per il personale di aziende e/o en- ti pubblici e per il privato consumatore; -Sviluppo e consulenza di sistemi integrati per la gestione della sicurezza e la valutazione dei rischi; -Consulenza per la presentazione di progetti formativi, sviluppo sostenibile, governance territoriale, trasferimento tecnologico e supporto all’innovazione, cooperazione, internazionalizzazione e sviluppo economico, anche in risposta a bandi pubblici o privati, nazionali e internazionali; -Consulenza per l’acquisizione di finanziamenti a valere su fondi comunitari, nazionali, regionali o privati; -Organizzazione di congressi, convegni, seminari e attività ricreative, comprese le attività di servizio collaterali e necessarie alla realizzazione concreta de gli stessi, anche avvalendosi di strutture e fornitori esterni; -Attività editoriale in tutte le sue forme e per i diversi media disponibili secondo il progresso tecnologico; -Attività didattica e formazione professionale rivolte ai giovani, al personale di aziende, enti ed istituzioni, pubblici e privati; -Ideazione e sviluppo di modelli di comunicazione, informazione e formazione attraverso le più moderne tecnologie e in particolare l’ideazione, creazione, lo sviluppo, promozione e gestione di portali, siti internet, web-tv e di qualsiasi attività connessa al settore informatico; – Acquisto, vendita, produzione, rappresentanza, distribuzione di prodotti informatici (software) e pubblicitari di ogni e qualsiasi genere; -Partecipazione a progetti transnazionali in partnership con aziende, enti o istituzioni, nazionali ed internazionali; -Ove consentito, il servizio di ricerca, selezione, collocamento e ricollocamento delle risorse umane, con particolare riferimento al settore marittimo; -Sviluppo, produzione, edizione, compravendita, distribuzione, noleggio, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge, di film lungometraggi e cortometraggi, documentari e immagini cinematografiche e televisive di ogni genere, sportive, culturali di intrattenimento, nazionali ed estere, sia in proprio che per conto terzi; -Esercizio in ogni modo e forma dell’industria dedicata all’intrattenimento; -Attività di produzione e diffusione di opere musicali in senso lato e il loro sfruttamento commerciale con ogni mezzo tecnico, telematico, anche se da scoprire, e comunque con l’incisione, la magnetizzazione e con qualunque altro mezzo di riproduzione su disco, nastro filo, film e con la diffusione radio televisiva; -Concessione, commercializzazione, e sfruttamento economico, in proprio o per conto terzi, di diritti patrimoniali su opere cinematografiche, televisive, musica li, ed audiovisive in genere, sia nell’ambito nazionale che internazionale; -Organizzazione di spettacoli ed eventi in genere, sia in proprio che per conto terzi, aventi per oggetto tematiche cinematografiche, televisive, musicali, culturali, sportive e di intrattenimento in genere sia nell’ambito nazionale che internazionale; -Gestione e/o affitto di teatri di posa, di sale di proiezione, di teatri, di spazi dedicati al prove e test, nonché la produzione, la distribuzione, e l’edizione di colonne musicali per film e lungometraggi, di spot pubblicitari e/o televisivi, nonché la fornitura, compreso il noleggio a terzi di servizi di produzione, regia, sceneggiatura, edizione cinematografica, pubblicità, foto grafia, casting, adattamenti e traduzioni, macchine da presa, impianti audio, video, luci e tutti i macchinari comunque connessi al settore audiovisivo; -Gestione manageriale per la rappresentanza artisti e personaggi in genere, nonché dell’immagine di marchi e brevetti al fine della promozione e sponsorizzazione attraverso tutte le forme di comunicazione; -Realizzazione di siti, portali, radio, tv, web-tv, itv, mobile tv, programmi in broadcasting e peer to peer; -Presentazione alle imprese di servizi nel campo della comunicazione, della gestione di campagne pubblicitarie, delle ricerche di mercato, dell’attività di ufficio stampa, e delle pubbliche relazioni, in proprio o per conto di terzi, sia nell’ambito nazionale che internazionale; -Edizione, produzione, stampa, distribuzione di pubblicazioni di carattere economico, sociale, e di quant’altro in genere attiene all’industria editoriale dell’intrattenimento sia su carta che su supporti informatici (CDROM, DVD, etc.) nei limiti consentiti dalla legge e comunque con esclusione dei quotidiani; -Attività di fotocomposizione e di preparazione di impianti per la stampa, il tutto sia in proprio che per conto terzi; -Creazione, acquisto e vendita, in proprio o per conto terzi di testate, di marchi, di brevetti e pubbli cazioni in genere afferenti all’attività editoriale dell’intrattenimento; -Impianto e gestione di laboratori per l’esercizio delle arti grafiche editoriali ed affini, nonché fornitura di servizi per l’attività editoriale; -Promozione e attuazione di iniziative culturali e scientifiche con particolare riguardo al settore editoriale e giornalistico, di beni culturali e di promozione sociale, attraverso l’organizzazione di corsi, di convegni, di seminari, di mostre e l’assegnazione di borse di studio. Le dette attività dovranno essere svolte nei limiti e con le autorizzazioni tempo per tempo imposti dalle normative che regolano i citati settori ed in particolare nel rispetto del dettato di cui al D.LGS. 177/2005. La società in via meramente strumentale e non prevalente, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare utile o necessaria per il conseguimento dell’oggetto sociale, nonché assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi ad oggetto scopi analoghi ed affini al proprio, sempre nel rispetto del dettato legislativo e non a fini del collocamento. La società potrà accedere a benefici ed incentivi di leggi speciali, comunitarie, nazionali e regionali tendenti ad incentivare lo sviluppo dell’attività, nonché contrarre con chiunque mutui, ipotecari e non, prestare e/o ricevere avvalli, fideiussioni, garanzie reali e personali, il tutto, comunque, nel rispetto di qualsivoglia autorizzazione eventualmente richiesta dalla legge e con la categorica esclusione delle attività per legge riservate (in particolare con espressa esclusione: delle attività di cui al D.LGS. N.58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare, delle operazioni di carattere fiduciario, della raccolta del risparmio in qualsiasi forma, dell’esercizio professionale del credito e di ogni altra attività finanziaria per legge riservata) o per cui sia richiesta l’iscrizione in albi professionali; -Commercializzazione, anche via internet e su qualsiasi supporto ed in qualsiasi modo, anche di futura invenzione, delle opere e dei diritti sopra descritti, nonché, in particolare, di prodotti audiovisivi di qualsiasi tipo e genere. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria (purché in conto proprio) necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. La cooperativa potrà partecipare a bandi pubblici, per gare, appalti, concessioni. L’Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall’Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell’oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

 TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all’attività dell’impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l’apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e – in ogni caso – approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa. Art. 6 (Categoria speciale di soci) La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell’articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall’Organo amministrativo al momento dell’ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’articolo 11 del presente statuto: A.l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione; B.la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; C.il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all’attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale; Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all’articolo 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all’interessato e annotato, a cura dell’Organo amministrativo, nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. Art. 7 (Domanda di ammissione) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: A.l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di po- sta elettronica e numero di fax; B.l’indicazione della effettiva attività svolta, del- la condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; C.l’ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; D.la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; E.l’impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; F.l’espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Fermo restando il secondo comma dell’art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: G.la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax; H.la delibera dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda; I.la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla do- manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci. L’Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L’Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. Art. 8 (Obblighi dei soci) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: A.al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; -dell’eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo; B.all’osservanza dello statuto, dei regolamenti in- terni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; C.a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; D.a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. Art. 9 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, causa di morte, qualsiasi ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. Art. 10 (Recesso del socio) Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: A.che abbia perduto i requisiti per l’ammissione; B.che non sia più in grado di partecipare all’attività volta al raggiungimento degli scopi sociali; C.il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento; D.che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L’Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. Art. 11 (Esclusione) L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: A.non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione ovvero che abbia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa; B.risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sette giorni per adeguarsi; C.previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; D.svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; E.nell’esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rap- porto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; L’esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L’esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. L’esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione. Art. 12 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Art. 13 (Rimborso della quota) I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile. Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso o l’esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio. Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell’Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell’articolo 11, lettere B., C. e D. dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’articolo 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l’esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

 TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori) Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all’articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59. Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori) I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. La quota ha un valore minimo pari a € 500,00 (Cinquecento//00). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto. Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l’Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19. Art. 18 (Deliberazione di emissione) L’emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell’Assemblea che determina l’importo complessivo dell’emissione stessa e l’eventuale esclusione o limitazione del diritto d’opzione in favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo Amministrativo ai fini dell’emissione della partecipazione. Art. 19 (Diritti dei soci sovventori) I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati: A.il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a (2) due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; B.qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori; C.ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l’Organo Amministrativo, qualora quest’ultimo sia collegiale; D.I voti spettanti al socio sovventore sono attribui- ti come segue, in relazione all’ammontare dei conferimenti effettuati: -1 voto fino a 1000,00 euro di capitale sottoscritto e versato; -2 voti oltre 1000,00 euro e fino a 2000,00 euro di capitale sottoscritto e versato; -3 voti oltre 2000,00 euro e fino a 3000,00 euro di capitale sottoscritto e versato; -4 voti oltre 3000,00 euro e fino a 4500,00 euro di capitale sottoscritto e versato; -5 voti oltre 4500,00 euro di capitale sottoscritto e versato. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; E.i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

 TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi) Il patrimonio della società è costituito: 1.dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: A.dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 25,00(Venticinque/00). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; B.dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; 2.dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all’articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; 3.dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; 4.dalla riserva straordinaria; 5.da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Società. Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso. Art. 22 (Bilancio d’esercizio) L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla desti- nazione degli utili annuali destinandoli: A.a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge; B.al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; C.a remunerazione del capitale dei soci sovventori; D.ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59; E.ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. Art. 23 (Ristorni) L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica. L’Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull’erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell’articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell’Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro: -ore lavorate e retribuite nel corso dell’anno, -qualifica professionale, -compensi erogati, -tempo di permanenza in Cooperativa, -tipologia del rapporto di lavoro. I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l’attribuzione di quote di sovvenzione.

 TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali) Sono organi della Cooperativa: A.l’Assemblea dei soci; B.l’Organo amministrativo; C.l’Organo di controllo Sindacale, se nominato. Art. 25 (Funzioni dell’Assemblea) L’Assemblea: A.approva il bilancio e destina gli utili; B.delibera sull’emissione delle quote destinate ai soci sovventori; C.procede alla nomina e revoca dell’Organo amministrativo; D.procede all’eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; E.determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; F.delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; G.provvede alle modifiche dell’Atto Costitutivo; H.delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 23 del presente statuto; I.delibera l’eventuale stato di crisi aziendale; J.approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall’articolo 6 L.142/01 e gli eventuali altri regolamenti interni; K.delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; L.nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione; M.delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione. Il verbale dell’Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio. L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’articolo 26. L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. Art. 26 (Convocazione dell’assemblea) L’Assemblea viene convocata, dall’Organo amministrativo, con avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. L’avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell’adunanza. In alternativa, l’Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell’Assemblea. L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’articolo 22. L’Assemblea inoltre può essere convocata dall’Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi) In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all’ultimo comma del successivo articolo 28. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l’assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. Art. 28 (Voto ed intervento) Ai sensi dell’articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti come appresso specificato: uno ogni mille euro di capitale sottoscritto. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. L’Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: A.sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; B.sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; C.sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; D.vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un altro socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell’alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall’Assemblea, legalmente consentito, è comunque escluso il voto segreto. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall’Assemblea escluso il voto segreto. Art. 29 (Presidenza dell’Assemblea) L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge. Art. 30 (Amministrazione) La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall’Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall’Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. L’Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili. L’amministratore unico può essere nominato sino a revoca. Art. 31 (Compiti dell’Organo amministrativo) L’Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall’articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o messaggio di posta elettronica debitamente riscontrato di ricezione, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall’Amministratore in carica più anziano. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1.che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; 2.che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 3.che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 4.che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all’organo di controllo Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. Art. 33 (Integrazione dell’Organo amministrativo) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell’organo di controllo Sindacale qualora quest’ultimo sia nominato. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dall’organo di controllo Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l’assemblea può essere convocata da ogni socio. Art. 34 (Compensi agli Amministratori) Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti all’Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere dell’organo di controllo sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. L’Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato. Art. 35 (Rappresentanza) L’Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. L’Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Art. 36 (Controllo sindacale) L’organo di controllo Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea, è composto da un solo membro salvo espressa volontà dell’assemblea di costituire il Collegio Sindacale il quale allora si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti. Spetta all’assemblea la nomina dell’organo di controllo sindacale. Nel caso di nomina del Collegio spetta all’assemblea la nomina del Presidente dello stesso. L’organo sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L’organo è rieleggibile. La retribuzione annuale dell’organo di controllo sindacale è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio. L’organo sindacale nei limiti di legge, esercita anche il controllo contabile. I membri dell’organo di controllo sindacale devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti a ragione della loro funzione di controllo contabile.

 TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale) Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: A.tutte le controversie insorgenti tra soci o tra so- ci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; B.le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; C.le controversie promosse da Amministratori, Liqui- datori o Sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall’espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L’arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Art. 38 (Arbitri e procedimento) Gli arbitri sono in numero di: A.uno, per le controversie di valore inferiore a €150.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; B.tre, per le altre controversie; C.nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell’articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell’organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all’articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall’articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

 TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato) L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale) In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: •a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deli- berati e non ancora corrisposti; •a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; •al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

 TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all’articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti. Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell’articolo 2514 del codice civile la Cooperativa: A.non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di (2,5) due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; B.non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a (2) due punti rispetto al limite massimo previ- sto per i dividendi; C.non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; D.dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Art. 43 (Rinvio) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del co- dice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.